Corte di Cassazione, sentenza n. 217 del 8 gennaio 2018
Alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 19.3.2013, n. 6773) secondo cui è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, essendo stata l’illegittimità del primo licenziamento dichiarata con riferimento alla genericità della contestazione, da ritenersi, contrariamente a quanto il resistente ancora sostiene nella memoria ex art. 378 c.p.c., vizio di carattere formale, in quanto afferente alla formulazione dell’atto di avvio del procedimento disciplinare, vizio che tuttavia non può non rilevare in sede di giudizio di rinvio, nel corso del quale dovrà procedersi alla rivalutazione dell’intimato recesso, omesso dalla Corte territoriale, investendo anche il profilo del rispetto delle forme precedentemente disattese e delle connesse garanzie procedimentali, prima tra le quali quella attinente al diritto di difesa del lavoratore, suscettibile, considerato appunto il vizio originario, di risultare pregiudicato dal rilevante lasso di tempo intercorso tra il primo licenziamento e la sua rinnovazione.