TAR Liguria, sentenza n. 1002 del 29 dicembre 2017
Un esercente un’attività commerciale, destinatario di parecchie ispezioni e sanzioni da parte della polizia municipale, aveva richiesto, i verbali relativi ai sopralluoghi eventualmente effettuati dalla polizia municipale, a partire dal 2014, presso i locali ove si svolgono le concorrenti attività commerciali.
Trattandosi di documenti pacificamente non soggetti a pubblicazione, appare evidente che la richiesta in parola intendeva veicolare l’esercizio del cosiddetto “accesso civico generalizzato.
Il Comune aveva rigettato l’istanza, con la motivazione che fa riferimento all’inammissibile finalità di “controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione” perseguita dal privato.
Una simile motivazione potrebbe validamente sorreggere, in astratto, il provvedimento di rigetto di un’istanza di “accesso procedimentale” ai sensi della legge n. 241/90, ma non può frapporsi all’esercizio di un diritto che il legislatore ha riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali”.
Nel caso in esame, l’istanza di accesso era concretamente finalizzata a verificare se la polizia municipale avesse effettuato, in un determinato arco temporale, controlli sulle attività commerciali concorrenti analoghi a quelli svolti nei confronti della richiedente, a fronte di una conformazione asseritamente identica dei locali ove sono svolte le rispettive attività.
Ad avviso del Collegio, questo tipo di domanda rientra a pieno titolo nell’ambito delle possibilità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali consentite dall’accesso civico generalizzato.
Né si può ritenere, alla luce dei numerosi procedimenti sanzionatori che hanno recentemente coinvolto la ricorrente, che la domanda avesse carattere emulativo o fosse contraria al canone di buona fede, anche perché la stessa ricorrente si qualifica come autrice di precedenti segnalazioni relative a circostanze meritevoli di verifica amministrativa.
Si ritiene, infine, che il contestato diniego non possa essere giustificato dalla mancata identificazione dei documenti richiesti, poiché la ratio dell’accesso civico generalizzato rende ammissibili anche richieste di tipo esplorativo, concretamente volte a verificare se l’amministrazione abbia formato o meno determinati documenti.