A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, anche il singolo incarico di patrocinio legale dev’essere inquadrato come appalto di servizi, affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato d.lgs. E’ legittima la redazione di elenchi di operatori qualificati articolati in settori di competenza.
Quali invece le criticità rilevate? Il mancato inserimento degli incarichi di patrocinio e di consulenza legale in un atto di programmazione; ricorso all’affidamento diretto fino al 2015; mancanza di uno specifico disciplinare che regola l’affidamento degli incarichi legali; omessa formalizzazione dell’accertamento dell’impossibilità di svolgere il patrocinio all’interno dell’Ente; la mancanza della tutela dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza ex art.4 del d.lgs. n.50/2016.