Non c’è conflitto di interessi per una semplice controversia civile con il pubblico ufficiale se l’azione amministrativa è necessitata e doverosa

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 1929 del 17 gennaio 2018

Il principio secondo cui l’art. 323 cod. pen. ha introdotto nell’ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza che l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato di cui l’art. 323 cod. pen. anche se manchi, per il procedimento ove l’agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell’astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 14457 del 15/03/2013).
Ciò posto, risulta evidente come nella fattispecie concreta oggi in esame non possa certo parlarsi di una situazione di “conflitto di interessi” del pubblico ufficiale, e cioè dell’agente di polizia municipale, nell’azione amministrativa svolta ( che si è concretizzata nella elevazione di una serie di contravvenzioni amministrative per violazioni al codice delle strada ), atteso che, per un verso, si trattava di un’azione necessitata e doverosa per il pubblico ufficiale dinanzi all’accertamento di una violazione di norme amministrative da parte della odierna parte offesa e che, per altro verso, la semplice esistenza di una controversia giudiziaria tra il pubblico ufficiale ed il cittadino sanzionato non può certo ingenerare una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento dell’azione amministrativa (peraltro doverosa, come detto sopra), come tale implicante un obbligo di astensione da parte del pubblico ufficiale. Va aggiunto, in riferimento più in particolare al terzo profilo di censura, che non è neanche rintracciabile una violazione di legge da parte dell’odierno imputato nella elevazione delle predette contravvenzioni, tanto ciò è vero che i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada redatti dal vigile urbano non erano stati in alcun modo impugnati dal soggetto sanzionato e dunque le relative sanzione devono ritenersi legittimamente applicate.

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