Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza avranno accesso diretto alle informazioni sulla clientela raccolte dalle banche

Il Governo ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

La direttiva 2011/16/UE contempla altri scambi di informazioni e altre forme di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. L’accesso alle informazioni AML (anti money laundering) detenute da soggetti a norma della direttiva (UE) 2015/849 nel quadro della cooperazione amministrativa nell’ambito fiscale garantirebbe che le autorità fiscali siano maggiormente in grado di assolvere i loro obblighi ai sensi della direttiva 2011/16/UE e di lottare più efficacemente contro l’evasione fiscale e la frode fiscale.
È pertanto necessario garantire che le autorità fiscali siano in grado di accedere alle informazioni AML, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l’esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE e per il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa previste da tale direttiva.
Quindi gli Stati membri devono disporre per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui alla IV direttiva antiriciclaggio (titolari nominativi e titolari effettivi dei rapporti finanziari, delle partecipazione societarie e dei trust).
Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e applicare tali misure a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Pertanto, la modifica che si recepisce con il decreto intende assicurare all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) la possibilità di accedere alle informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure antiriciclaggio (cc.dd. informazioni AML), provvedendo adeguatamente allo scambio di informazioni e all’adeguata verifica della clientela ai fini fiscali.

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