La Cassazione ribadisce che il recupero per prestazioni non autorizzate è di competenza del giudice ordinario (nonostante la legge)

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 1415 del 19 gennaio 2018

Si argomenta in merito alla sussistenza della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, comma introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. b), legge n. 190 del 2012, in forza del quale «L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.».
Deve invece ravvisarsi nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario, in continuità con le considerazioni svolte dall’ordinanza n. 19072/2016 di queste Sezioni unite seppur in una ipotesi anteriore all’introduzione del cit. comma 7-bis
D’altronde, come sostenuto in dottrina e ripreso dalla summenzionata Cass. S.U. n. 19072/16, se il mero percepire da terzi determinati compensi costituisse di per sé ipotesi di responsabilità erariale, dovrebbe – a rigori – essere attivata soltanto ad iniziativa della Procura della Corte dei conti. Ma vi osta il tenore letterale dell’art. 53, comma 7, cit., che prevede l’obbligo di versamento dell’indebito compenso a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore: è chiaro che in nessun caso la Procura della Corte dei conti potrebbe agire per danno erariale nei confronti dell’erogante, poiché per definizione autore di danno erariale può essere soltanto un soggetto che agisca, anche solo temporaneamente e in via straordinaria, per conto della pubblica amministrazione, in qualità di funzionario, di dipendente o di soggetto inserito nel suo apparato organizzativo in rapporto di servizio inteso in senso lato o comunque legato da una qualche relazione funzionale con l’ente pubblico che abbia patito il danno (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 1377/06). Nel caso in discorso, invece, il terzo che abbia erogato compensi al pubblico dipendente in corrispettivo della prestazione da lui resa non è in rapporto alcuno con la pubblica amministrazione da cui dipende il percettore, di guisa che non potrebbe mai essere evocato in un giudizio per responsabilità erariale.
Né sarebbe ragionevole ipotizzare una diversa giurisdizione per il recupero delle somme (contabile nei confronti del percettore, ordinaria nei confronti dell’erogante), foriera di potenziali contrasti di giudicati. In conclusione, dalla natura sanzionatoria dell’obbligo del versamento previsto dal cit. art. 53, comma 7, deriva la giurisdizione del giudice ordinario, secondo le ordinarie regole di riparto in materia di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Sussiste, invece, la giurisdizione contabile solo se alla violazione del dovere di fedeltà e/o all’omesso versamento della somma pari al compenso indebitamente percepito dal dipendente si accompagnino specifici profili di danno

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