La ripetizione di indebito si prescrive in 10 anni, e a nulla rileva la buona fede del percettore

Consiglio di Stato, sentenza n. 27 del 3 gennaio 2018

l collegio ha innanzi tutto evidenziato (Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015 n. 750) che è consolidato in giurisprudenza il principio per cui il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell’art. 2946 c.c.., è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, nr. 294; Corte Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, nr. 782).
Nel caso di specie, l’erogazione delle somme è avvenuta in esecuzione dell’ordinanza n. 470/2003, con la quale era stato disposto l’inquadramento nelle rispettive posizioni superiori, ai fini sia giuridici che economici, di militari che all’esito delle procedure di avanzamento a suo tempo espletate erano risultati semplicemente idonei ma non promossi. E poiché l’ordinanza che ha annullato l’erogazione delle somme è stata emanata nel 2012, l’attività di ripetizione è certamente tempestiva rispetto al termine decennale previsto dall’art. 2946 cod. civ.
Inoltre, l’affidamento del pubblico dipendente e la stessa buona fede non sono di ostacolo all’esercizio del potere-dovere di recupero: l’Amministrazione non è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento soggettivo riconducibile all’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2013, nr. 4519; id., sez. V, 30 settembre 2013, nr. 4849).

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