Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Umbria, deliberazione n. 14/2018/PAR
Nel sistema della incentivazione di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50/2016, l’Ente che si avvale di una Stazione Unica Appaltante (nel caso, la Provincia di Perugia) non può ricorrere alle convenzioni previste dall’art. 43 della L. 449/1997 per regolare i rapporti con la stessa, ma deve fissare l’incentivo dovuto, secondo le modalità stabilite dal medesimo art.113 commi 2 e 5. I compensi di cui ai predetti commi 2 e 5 sono oggetto di apposita regolamentazione degli Enti interessati (Ente e S.U.A.). Le somme per incentivazione ex art. 113 più volte citato non rientrano nei limiti di cui all’art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017, alla stregua del comma 5 bis del ridetto art. 113 introdotto dalla legge di bilancio 2018.