Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 31/2018/PAR
Occorre individuare un limite alla remunerazione agli amministratori di una società partecipata che tenga conto dei dati normativi a disposizione.
Si ritiene, pertanto, che tale limite debba essere prioritariamente individuato applicando il tetto fatto esplicitamente salvo dal D.lgs. 175/2016, ovvero quello dell’80% del costo complessivamente sostenuto per il compenso degli amministratori di una società partecipata nel 2013 previsto dall’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, con il correttivo per cui, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, si vada a considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indeffettibile vincolo della “stretta necessarietà” enucleato dalla sopra citata deliberazione n. 1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie.
Nel recuperare un parametro di riferimento storicamente determinato e nell’agganciare ad esso il vincolo imposto all’ente locale, si ritiene possa essere salvaguardata l’esigenza espressa dal legislatore di bloccare il trend di crescita dell’onere di cui trattasi.