Alla Corte di giustizia l’obbligo di pagamento di tariffe per i controlli sanitari veterinari

Consiglio di Stato, ordinanza nn. 938-940 del, 13 febbraio 2018

Vanno rimesse alla Corte di giustizia ue le questioni: a) se l’art. 27 del Regolamento CE, nel prevedere che per le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa, deve essere interpretato nel senso di imporre l’obbligo di pagamento a tutti gli imprenditori agricoli anche laddove “svolgono le attività di macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa all’attività di allevamento degli animali”; b) se può uno Stato escludere dal pagamento dei diritti sanitari alcune categorie di imprenditori pur avendo predisposto un sistema di riscossione dei tributi idoneo, nel suo complesso, a garantire la copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali o applicare tariffe inferiori rispetto a quelle previste dal Regolamento CE n. 822/2004
Ha chiarito la Sezione che nell’interpretazione della normativa nazionale in un’ottica eurounitaria non si può prescindere dalla esatta individuazione degli obblighi imposti agli Stati dalla normativa comunitaria: e segnatamente della possibilità di prevedere esenzioni, e dell’esatta individuazione della categoria dell’imprenditore agricolo.  
A riguardo non può ignorarsi che la Corte di Cassazione con la sentenza, sez. VI, 10 novembre 2016, n. 22978 ha evidenziato che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001 prevede che «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».  Ha precisato, tuttavia, che il richiamo alle attività di cui all’art. 2135 c.c., ovvero alla cura e sviluppo del ciclo biologico, esclude che possa essere qualificato imprenditore agricolo la cooperativa che svolga “solo” attività agricole per connessione.  
E’, dunque, necessario – ad avviso della Sezione – individuare se la previsione di cui al d.lgs. n. 194 del 2008, per come modificata nel 2010, abbia inteso escludere dall’applicazione della tariffa tutti gli imprenditori agricoli, e se nel novero di tale categoria possano comprendersi anche le cooperative che svolgano le attività d’interesse per i controlli per cui è causa, per i soci.  

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