Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 41 del 19 febbraio 2018
Nella fattispecie all’esame è di tutta evidenza come l’esercente l’attività alberghiera sia compartecipe dell’attività amministrativa (Cassazione S.U. n. 26942 del 19.12.2014) del comune impositore, anche considerando gli obblighi gravanti sugli albergatori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno versata dai clienti e di integrale riversamento della stessa al comune, obblighi sanzionati (fuori dal rapporto di imposta vero e proprio tra comune e singolo cliente pernottante) con specifiche sanzioni amministrative.
Al riguardo si richiama ancora quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione: “che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ……………. sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante …………. il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte…” (ex plurimis, S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).
In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che “la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto” puntualizzando come “Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto …. Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico …. è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia”.
Si può da ultimo richiamare, a conforto della soluzione adottata, la recente Cass. S.U. n. 7663 del 24/03/2017 affermativa della giurisdizione della Corte dei conti in un rapporto di servizio per qualche verso analogo: “Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per danno erariale proposta da un Comune nei confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti, atteso che l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale svolta dalla detta società ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicché il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’ “iter” procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, e neppure la compensabilità dell’obbligazione del concessionario con il credito relativo all’aggio, essendo configurabile l’operatività della compensazione anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico allorché specifiche norme la prevedano”.
Chiarito come nella vicenda che ci occupa sussista una responsabilità contabile, essa è ascrivibile, a titolo di dolo, ai rappresentanti legali della società titolare della gestione degli Hotels X, Y, Z, W