Senza abilitazione all’insegnamento, il contratto a termine è radicalmente nullo (e non si può convertire)

Corte di Cassazione, sentenza n. 4080 del 20 febbraio 2018

L’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro (ai sensi degli artt. 3 e 6, legge n. 86 del 1942) e, sebbene per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione si producano gli effetti secondo il disposto dell’art. 2126 cod. civ., all’accertamento dell’esistenza di un vizio genetico del contratto, ove pure accertata l’illegittima apposizione del termine, non può conseguire la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato (cfr. per un caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro e di accertata inapplicabilità della reintegrazione e del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 Cass. 12/03/2004 n. 5131 ed anche con riguardo ad un contratto a termine stipulato in ambito pubblico Cass. 30/09/2013 n. 22320).
Per cui, ai sensi dell’art. 1 commi 4 e 6 della Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, e degli artt. 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 l’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine,ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato”.

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