E’ soggetta ad IVA la prestazione di una società partecipata al 100% da un Comune, se l’attività è di tipo economico.

Corte di Giustizia Europea, sentenza del 22 febbraio, causa C-182/17

Il 1 luglio 2007, la NTN, società a responsabilità limitata senza scopo di lucro detenuta al 100% dal comune di Nagyszénás, ha stipulato con tale comune il contratto in questione, «relativo all’espletamento di compiti e all’utilizzo di beni», in forza del quale essa si è impegnata, dietro compenso dovuto dal suddetto comune e attraverso l’utilizzo di beni messi a disposizione da quest’ultimo, a realizzare determinati compiti pubblici, in particolare, gestione di alloggi, gestione della rete viaria pubblica locale, manutenzione dei parchi di altre aree verdi, gestione del centro di smaltimento di rifiuti di origine animale
Per il 2014, il predetto comune ha versato alla NTN l’importo EUR 93 000 circa, ma la NTN non ha fatturato al comune di Nagyszénás le prestazioni effettuate con riferimento a tali compiti né ha traslato l’IVA sull’importo ricevuto come corrispettivo per la realizzazione dei medesimi. In seguito a verifiche, l’autorità fiscale di primo grado ha adottato due decisioni che attestano un debito IVA a carico della NTN.
 La NTN ha sostenuto dinanzi alle autorità fiscali che, in forza del contratto in questione, il comune di Nagyszénás le aveva affidato l’esecuzione di compiti pubblici attraverso l’utilizzo di beni messi a sua disposizione e che tale contratto non costituiva un contratto di prestazione di servizi
La Corte di Giustizia ha ricordato che secondo una giurisprudenza costante della Corte, un’analisi teleologica dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 pone in evidenza la necessità che siano soddisfatte congiuntamente due condizioni perché la norma di non assoggettamento prevista da tale disposizione possa trovare applicazione, vale a dire l’esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l’esercizio di attività in veste di pubblica autorità (sentenza del 29 ottobre 2015, Saudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito, ha statuito che  costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto, un’attività consistente nello svolgimento da parte di una società privata, anche se partecipata al 100% da enti pubblici, di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune.
E che non ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.

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