Incompatibilità nell’assegnazione di sedi farmaceutiche per concorso

TAR Catanzaro, sentenza n. 214 del 25 gennaio 2018

In sede di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, è legittimo il decreto dirigenziale della Regione che impedisce a farmacisti che si sono aggiudicati, in forma associata, una sede farmaceutica il possesso di quote societarie se sono contemporaneamente titolari di sede farmaceutica 
Ha argomentato il Tar che nella specie operano le incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, l. 8 novembre 1991, n. 362, secondo cui la partecipazione alle società è incompatibile “con la posizione di titolare… di altra farmacia” (lett. b) e “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” (lett. c). Tali incompatibilità, direttamente previste dalla legge, sanzionano, dunque, la posizione sia del farmacista titolare di sede farmaceutica rurale, sia del farmacista dipendente di Azienda ospedaliera.
Ed infatti, la formulazione del citato art. 8, l. n. 362 del 1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile, anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata, le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento (Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2017, n. 474; id., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7336). 
Il Tar ha altresì escluso che tale norma possa ritenersi abrogata, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 158, l. 4 agosto 2017, n. 124, il quale, nello stabilire che “i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 7, l. n. 362 del 1991, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli artt. 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”, non può che riferirsi ai soli casi di società per azioni che controllano altre società (disciplinati, per l’appunto, dall’art. 2359 del codice civile, inserito nella sezione V del capo V del titolo V, intitolata “Delle azioni e di altri strumenti”), lasciando quindi fuori dal proprio campo operativo le persone fisiche e le società di persone titolari di farmacia.

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