Si è ripetutamente espressa la giurisprudenza della Corte dei conti, la quale ha, fra l’altro, affermato che l’accertamento avvenuto in via transattiva non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa e che il giudice contabile può avvalersene ai fini della formulazione, anche sulla base della documentazione acquisita in quella sede, in base ad un autonomo convincimento, rispetto all’an ed al quantum della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero contabile (cfr. Sez. Sicilia, n. 1201/2012, Sez. Lombardia, n.63/2012).
Inoltre, il Collegio non ritiene accoglibile la specifica istanza rivolta dalla difesa dello R. S. con riguardo all’applicazione retroattiva al caso in esame di quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 24/2017, da cui discenderebbe la declaratoria di inammissibilità dell’azione erariale. Ciò in quanto è da escludersi l’applicabilità con effetti retroattivi della richiamata disposizione.
Detta inapplicabilità è dettata da ragioni formali, in assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva della norma, e da ragioni sostanziali, in quanto ne deriverebbe una ingiustificata sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie in cui le Aziende Ospedaliere non abbiano seguito, in assoluta buona fede, una procedura all’epoca non prevista e non richiesta né da previsioni di legge né tantomeno regolamentari (cfr. in proposito sentenze di questa Sezione n. 191/2017 e 196/2017).