Nessuna norma impone la pubblicazione delle determine dirigenziali delle ASL, e quindi il termine per l’impugnazione decorre dalla conoscenza dell’atto.

TAR Veneto, sentenza n. 239 del 26 febbraio 2018

L’art. 41, II comma del DLgs n. 104/2010 prevede che il termine di notifica del ricorso decorra dalla scadenza del termine di pubblicazione “se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
Ebbene, nessuna norma stabilisce che i provvedimenti dirigenziali delle AASSLL – in particolare, per quanto riguarda la fattispecie, il provvedimento che, riscontrata la sussistenza dei presupposti indicati dalla legge di gara (ragioni di convenienza economica; regolare esecuzione del contratto; assenza di mutamenti nell’organizzazione dei servizi e nella tecnologia presente nel mercato; disponibilità delle risorse; livello soddisfacente della fornitura/servizio), ha autorizzato l’avvio della seconda fase quadriennale dell’originario contratto di appalto stipulato con MedicAir Italia srl – sono assoggettati dalla legge alla pubblicazione all’Albo Aziendale: l’art. 134 del TUEL, infatti, riguarda i soli atti collegiali.
Non rileva, pertanto, l’art. 32, I comma della legge n. 69/2009 il quale statuisce che gli obblighi di pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico della competente Amministrazione. Invero, la suddetta disposizione è riferita ad atti sottoposti al regime di pubblicità legale sulla base di specifiche norme, limitandosi a modificare le modalità in cui la pubblicità deve avvenire, al dichiarato scopo di eliminare i costi relativi all’uso di documentazione cartacea, e non ha quindi effetti innovativi sui singoli regimi previsti ai fini della presunzione di conoscenza degli atti amministrativi.
Dunque, mancando una norma legislativa che contempli un regime di conoscibilità legale del provvedimento monocratico che autorizza la prosecuzione dell’originario contratto di appalto dando avvio alla seconda fase di esso, la richiamata pubblicazione sull’Albo aziendale non è di per sé idonea a far decorrere il termine di proposizione del ricorso ex art. 41, II comma del DLgs n. 104/2010.
Né risulta effettuata al riguardo alcuna comunicazione individuale nei confronti dell’interessata.
Il termine per l’impugnazione del provvedimento lesivo, pertanto, decorre dalla piena conoscenza di esso che ne abbia il soggetto pregiudicato.

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