Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 30 del 26 febbraio 2018
La Procura Regionale ordinava espressamente (…) di effettuare la costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. per i due importi di danno erariale ” (i.e., 777.636,20 € quali interessi maturati al 31.12.2008 e 2.005.515,19 € quale danno da sovrapprezzo degli immobili). Il Comune inviava la diffida che faceva “salva la necessità di ulteriore costituzione in mora per i pagamenti di ulteriori quote di interessi alla banca una volta che venissero effettuati”.
Nell’intimazione di pagamento si richiamavano i “danni tutti patiti dal Comune in relazione ai fatti di cui alla premessa, danni pari, attualmente, ad Euro 2.783.151,39 (…) oltre interessi e rivalutazione”.
In considerazione di quanto sopra, ritiene il Collegio che la piana interpretazione dell’atto di costituzione in mora dell’8.10.2009 non possa che essere nel senso di ricomprendere i danni prodottisi in relazione agli interessi versati dal Comune sino alla data del 31.12.2008, e non sia non comprensiva del danno correlato alla quota d’interessi successiva al 31.12.2008, perciò in quella sede non domandata dal Comune.
In ragione di ciò, deve ritenersi che il danno da interessi passivi di cui al mandato di pagamento n. 190 del 3.02.2009 non sia ricompreso nell’intimazione di cui alla costituzione in mora dell’8.10.2009.
Rispetto a detto danno, peraltro, neppure può avere utile effetto interruttivo della prescrizione la diffida del 2.10.2014 in quanto – successiva al quinquennio dalla produzione di detto danno.