Corte dei Conti, Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 109 del 28 febbraio 2018
La Procura regionale per la Basilicata aveva citato in giudizio il Comandante pro-tempore della Polizia municipale di un Comune, per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 152.423,11 in relazione alle spese che l’ente aveva sostenuto per la notificazione di numerosi verbali di infrazione al codice della strada, nonché per quelle conseguenti alla soccombenza nei relativi giudizi di annullamento dei verbali stessi. Le infrazioni contestate erano dovute al superamento dei limiti di velocità con l’impiego di un’apparecchiatura di rilevazione fissa, che, secondo la Procura regionale, sarebbe stata effettuata contra legem, perché si era in una strada classificata di tipo E, sulla quale sarebbe stato possibile operare solo con sistemi di rilevazione della velocità che consentivano la contestazione immediata, e non come invece era avvenuto mediante un’apparecchiatura autovelox fissa. Da qui l’illegittimità delle infrazioni e l’annullamento in fase contenziosa dei relativi verbali, peraltro notificati anche dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.
La Corte dei Conti, in appello, ha rilevato la sussistenza della colpa grave, perchè, anche se il comandante disattivando l’apparecchiatura dopo un mese dimostrò di aver preso coscienza dell’illegittimo funzionamento del rilevatore di velocità, avrebbe però dovuto coerentemente seguire ogni più opportuna iniziativa per porre l’ente al riparo dai prevedibili contenziosi che di lì a poco sarebbero stati instaurati.
In concreto, il comandante avrebbe dovuto agire con immediatezza in autotutela a carico dei verbali nel frattempo emessi e, comunque, non dando corso alla loro notifica.
Tanto più ove si consideri che le impugnazioni erano state precedute da richieste di annullamento in via di autotutela sistematicamente rigettate dal Comando di Polizia Municipale”.
L’intervento in autotutela c’è poi stato, ma solo dopo un anno e con efficacia ex nunc, ma quando però l’evento dannoso si era già perfezionato a carico del Comune.
In conclusione, va riconosciuto il fondamento dell’appello formulato dalla Procura regionale lucana in ordine all’esistenza della colpa grave.