Corte di Cassazione, ordinanza n. 5202 del 6 marzo 2018
E’ stato ritenuto dalla Suprema Corte che, ai fini del solo raddoppio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice, rileva l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di «doppio binario» tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 9974/2015; Cass. 20043/2015; Cass. nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2016). Con specifico riferimento all’incidenza della prescrizione ai fini del raddoppio si è poi specificato ulteriormente che “…In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario” -cfr.Cass. n. 9322/2017 -.
Risultano pertanto privi di fondamento i rilievi difensivi esposti nel controricorso quanto alla specificità della denuncia ed alla necessità che l’accertamento dovesse indicare il raddoppio del termine, risultando, sotto tale ultimo profilo, a carico del giudice tributario l’obbligo di controllare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, se richiesto, una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza -Corte cost. 247/2011-
NOTE: In una prospettiva omogenea, Sez. 6-T, n. 09322/2017 ha rilevato che, ai fini del raddoppio determini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario.
Sez. 6-T, n. 23628/2017, ha a sua volta, osservato che il cd. raddoppio dei termini previsto dall’art43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione di termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch’essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di “riapertura o proroga di termini scaduti ne di reviviscenza di poteri d’ccertamento ormai esauriti, in quanto i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto operante il “raddoppio” solo nel caso di rilievo del reato da parte dell’Ufficio finanziario prima dello spirare del termine quadriennale di prescrizione tributaria.