Dolo generico, dolo eventuale e colpa nelle false dichiarazioni

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018

Va escluso che, nell’ipotesi in cui venga indicato un reddito non corrispondente a quello da determinare a norma dell’art.76 d.P.R. n.115/2002, l’inidoneità dei redditi non dichiarati a comportare il superamento della soglia prevista dalla norma trasformi la condotta in un ‘falso innocuo’ (con la conseguenza, si aggiunge, che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica) (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 26181201; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 25894601).
E nel caso di una falsa indicazione del reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la innocuità della stessa non può essere valutata in relazione all’entità del reddito non dichiarato (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009).
Ma, è bene precisare che l’inidoneità del dato alterato a fare da discrimine tra ammissione ed esclusione del beneficio, pur essendo irrilevante sul piano dell’oggettiva sussistenza della falsità, può invece assumere rilievo con riguardo al versante soggettivo dell’illecito.
In linea di principio, per la sussistenza del reato di cui si tratta è sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 26432801; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 24826401). Da tale premessa non deriva che, nel caso in cui si erri in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato (come quando non dovendosi tener conto del reddito percepito ai fini della tassazione lo si reputa non rilevante ai fini delle condizioni per l’ammissione al beneficio), si versi in ipotesi di errore scusabile; è, infatti, errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell’art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa neanche implicitamente richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 26301301, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Tuttavia, come già affermato in precedenti pronunce di questa Sezione (Sez.4, n.28555 del 14/04/2016, Rizzo, n.m.; Sez.4, n.20135 del 21/04/2016, Fiore, n.m.) non può ritenersi l’assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l’emersione di un dolo eventuale. Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula ‘di chiusura’, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite, per le quali, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa.

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