CGA Regione Sicilia, parere n. 885 del 24 ottobre 2017
Il divieto di incentivo di progettazione per i dirigenti di aziende sanitarie e ospedaliere, introdotto dall’art. 93, comma 7 ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per effetto della l. 11 agosto 2014, n. 114, con decorrenza dal 19 agosto 2014, non si applica né alle attività svolte dai dirigenti interamente prima del 19 agosto 2014, ancorché il compenso venga liquidato dopo tale data, né alle attività svolte dai dirigenti dopo il 19 agosto 2014, in virtù di incarichi affidati in precedenza
Ha chiarito il parere del CGARS che la disciplina introdotta nel 2014 differisce dalla previgente non solo quanto all’ambito soggettivo dei beneficiari (con inclusione prima, ed esclusione dopo, dei dirigenti), ma anche quanto alla misura delle risorse destinate all’incentivazione e al tetto massimo dell’incentivo annuo e all’ambito oggettivo delle attività incentivate. Invero, mentre nella previgente l’intera somma del 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o un lavoro era destinata all’incentivazione, nella nuova disciplina tale importo del 2% alimenta un “fondo per la progettazione e l’innovazione” e di tale fondo solo l’80% è destinato all’incentivazione del personale, mentre il restante 20% ha una diversa destinazione (art. 93, comma 7 quater, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163).
Ha aggiunto che quanto all’ambito soggettivo, la nuova disciplina non ha portata retroattiva e non può incidere sugli incarichi affidati in precedenza. Per gli incarichi affidati prima dell’entrata in vigore della l. 11 agosto 2014, n. 114 (in data 19 agosto 2014), a soggetti aventi titolo, ivi compresi, nella specie, i dirigenti, il principio della tutela dell’affidamento impone di mantenere la regola previgente del concorso dei dirigenti alla ripartizione dell’incentivo, anche ove le attività incentivate siano state espletate, in tutto o in parte, nella vigenza della nuova disciplina, ovvero siano state espletate anteriormente, e il relativo incentivo venga liquidato successivamente.
Bilanciando i contrapposti interessi, si deve ritenere che le misure riduttive sia delle somme da destinare all’incentivazione, sia della misura massima annua dell’incentivo da corrispondere a ciascun dipendente pubblico:
a) non possono trovare applicazione alle attività espletate prima dell’entrata in vigore della l. n. 114 del 2014, ancorché il compenso sia ancora da liquidare e venga liquidato dopo l’entrata in vigore della legge medesima, perché in tal caso il diritto al pagamento è già maturato sulla base delle regole vigenti al momento dello svolgimento dell’attività, secondo il principio della corrispettività delle prestazioni in un rapporto negoziale; sicché per le attività espletate prima del 19.8.2014 l’incentivo va liquidato secondo i previgenti criteri e non trova applicazione la regola del tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
b) per converso, le nuove regole possono trovare applicazione per le attività espletate dopo il 19 agosto 2014, anche se sulla base di incarichi affidati prima; nel caso di attività poste in essere in parte prima e in parte dopo il 19 agosto 2014, le stesse vanno compensate liquidando separatamente gli importi spettanti tenendo conto di ciascuna frazione temporale delle attività medesime.