E’ configurabile una plusvalenza tassabile, anche nel caso in cui la cessione della farmacia sia remunerata con una rendita aleatoria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3518 del 14 febbraio 2018

In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (nella specie una farmacia) con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell’art. 1872 cod. civ., posto che essa può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attnariali, secondo criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico; nè può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento” (Cass. n. 5886 del 2013); “la rendita vitalizia è assimilabile, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e l’art. 48 bis, lett.c) della legge 27 luglio 1967, n. 685, vigente “ratione temporis”, nel sottoporre a tassazione la quota di rendita individua forfettariamente nel 60 percento la componente reddituale della stessa, sicché il capitale tassato al momento del trasferimento è escluso dall’imposta” (Cass. n. 27179 del 2014). Si è in particolare chiarito che “ai fini dell’imputazione del corrispettivo occorre considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 75 del tuir, tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo…, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale” (Cass. n. 10801 del 2007, n. 387 del 2016).

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