Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 9900 del 5 marzo 2018
In sentenza, si è dato atto degli artifici e raggiri posti in essere dal X il quale timbrava il cartellino figurando in servizio e tuttavia si allontanava dal lavoro durante l’orario di servizio ( come risulta da rilievi fotografici e dalle annotazioni di P. G. non contestati) a nulla rilevando che egli avesse, in altre occasioni, mostrato la propria disponibilità lavorativa anche oltre l’orario, poiché nella specie il X avrebbe dovuto segnalare il proprio allontanamento come prescritto per tutti i dipendenti comunali.
Infatti l’omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi è tenuto alla retribuzione , sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta , per il recupero del periodo di assenza , se previsto, e per la detrazione del compenso mensile , dando luogo appunto al reato di truffa ( Sez. 2 , 10/6/2016, n. 46964 non massimata ; Sez. 2 34776/2016, rv. 267855; Sez. 2, n. 1121 /1989, rv. 183150) Deve chiarirsi ulteriormente, in proposito, che l’omissione di cui si tratta è giuridicamente rilevante, poiché il dipendente pubblico, nella specie – è tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l’obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l’orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell’arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili: tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all’uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione. La Corte di legittimità ha posto l’accento sul fatto che anche l’ indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica e che danno apprezzabile non è sinonimo di danno rilevante, non limitandosi il concetto alla mera consistenza quantitativa ma investendo tutti gli aspetti pregiudizievoli per il patrimonio. (Sez. 5. 8426 /2013 Rv. 258987).