TAR Emilia Romagna, ordinanza n. 44 del 10 febbraio 2018
La giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto che “La summa divisio circa l’ostensibilità o meno dei pareri legali consiste nell’individuazione della finalità che l’Amministrazione persegue con la richiesta del parere, nel senso che il diniego di accesso è illegittimo nel caso in cui il parere sia stato acquisito in relazione alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, mentre l’ostensione è legittimamente negata quando il parere richiesto sia stato acquisito in rapporto ad una lite già in atto o ad una fase evidentemente precontenziosa o di lite potenziale al fine di definire la futura strategia difensiva dell’Amministrazione” (Tar Lazio, sez. II, 4 gennaio 2016, n. 31).
Il parere legale è ostensibile quando esso ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso; mentre se ne nega l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio” (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1761)” (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30 gennaio 2017, n. 171);
I pareri legali in questione, quindi, in quanto acquisiti dalla Stazione appaltante nell’ambito del procedimento in vista della determinazione dei contenuti del provvedimento amministrativo impugnato, assumono una natura endoprocedimentale