TAR Basilicata, sentenza n. 140 del 19 febbraio 2018
Dopo aver ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 3 giorni, in quanto non aveva stabilito un rapporto di fiducia e di collaborazione con gli addetti alla struttura, la Dirigente Scolastico aveva chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, l’accesso a tutti gli atti del predetto procedimento disciplinare.
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha accolto parzialmente la predetta istanza di accesso, concedendo l’accesso alla relazione ispettiva ed a tutti i suoi allegati, con l’integrale oscuramento delle dichiarazioni, rese dall’assistente amministrativa e dai collaboratori scolastici, che si erano opposti all’accesso.
Pertanto, la prof.ssa ha notificato il ricorso. Nel merito, il ricorso in epigrafe va accolto.
Al riguardo, va rilevato che l’art. 24, comma 7, primo periodo, L. n. 241/1990 statuisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di aver già adito il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, per la contestazione della suindicata sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti, ed ha fatto presente che per tale tipo di azione giudiziaria risulta necessario conoscere il contenuto delle dichiarazioni, rese agli ispettori, oscurate integralmente dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Pertanto, l’Amministrazione resistente deve consentire alla ricorrente prof.ssa di accedere, sia nella forma della visione, sia mediante il rilascio in copia fotostatica, a tutte le dichiarazioni integralmente omesse.