Corte di Cassazione, sentenza n. 5697 del 9 marzo 2018
La giurisprudenza della Corte, anche di recente (vedi Cass. n. 17116 del 2015), ha affermato il principio alla cui stregua, al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all’art. 1, comma 2, della I. n. 460 del 1988, l’indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un’esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l’onere di provare in giudizio l’esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.
A tal fine, la individuazione dei requisiti per la parificazione del restante personale a quello tecnico e medico di radiologia per l’applicazione degli specifici contenuti contrattuali in esame, deve correlarsi necessariamente ai criteri tecnici previsti dalla legislazione della materia, in particolare oggi dal d.lgs. 17.3.1995, n. 230. Tale decreto all’Allegato III ha individuato al paragrafo 3.1. le dosi di esposizione che determinano la classificazione in categoria A, per quei lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di una esposizione superiore a determinati parametri. In tal modo il legislatore ha delineato le condizioni che determinano in concreto il rischio tutelato dalle citate direttive