Il pediatra e il medico di medicina generale rispondono di danno erariale, in caso di trascuratezza nel non rendere la visita domiciliare

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 75 del 15 marzo 2018

Sussiste il rapporto di servizio anche in forza del rapporto che lega il pediatra di famiglia alla Azienda Sanitaria qualificabile di tipo convenzionale, regolato dagli accordi collettivi di settore, ai sensi dell’art. 48 della l. n. 833/1978 (ed integrazioni e sostituzioni) ed avente natura privatistica di prestazione d’opera professionale, svolta con carattere di subordinazione (cfr. Cass. SS.UU. 813/1999 e Cass. 20581/2008).
Sicché, pur non essendo legato da rapporto di lavoro dipendente con la ASL, e fermo restando il rapporto fiduciario con i suoi assistiti, il medico o pediatra di base (ed il suo sostituto) è anello del sistema assistenziale territoriale facente capo all’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale: in termini Cass. 9814/2015.
Unitamente al rapporto di servizio sussistono anche la condotta dei due medici convenuti – con apporto causale nella realizzazione dell’evento- caratterizzata da una assoluta trascuratezza da un canto nel non rendere la visita domiciliare, ma limitandosi a formulare diagnosi per via telefonica, nonostante la persistenza dei sintomi e sebbene invitata (dai genitori dell’assistita) a procedere alla visita domiciliare, e dall’altro nel non sorvegliare la piccola paziente, verificando le sue condizioni e disponendo direttamente, se necessario, il suo ricovero.

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