Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, sentenza del 20 marzo 2018
Con decisione del 9 settembre 2007, la Consob ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a EUR 10,2 milioni al sig. R. nonché alla M. International e alla G. Real Estate, obbligate in solido al pagamento di tale somma.
Secondo tale decisione, il sig. R., durante il periodo esaminato nel procedimento principale, ha posto in essere manipolazioni tese a richiamare l’attenzione sui titoli di X SpA e, in tal modo, a sostenere le quotazioni dei suddetti titoli a fini personali. La Consob ha ritenuto che queste condotte avessero determinato un anomalo andamento di detti titoli e integrassero quindi una manipolazione del mercato ai sensi dell’articolo 187 ter, comma 3, lettera c), del TUF.
La sanzione amministrativa pecuniaria discussa nel procedimento principale è stata contestata dal sig. R. nonché dalla M. International e dalla G. Real Estate dinanzi alla Corte d’appello di Roma (Italia). Con sentenza del 2 gennaio 2009, tale giudice ha parzialmente accolto il ricorso riducendo la sanzione amministrativa pecuniaria a EUR 5 milioni. Avverso detta sentenza tutte le parti del procedimento principale hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia).
Le condotte descritte al punto 12 della presente sentenza hanno inoltre dato luogo a procedimenti penali nei confronti del sig. R., conclusisi con la sua condanna, con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Roma (Italia) datata 10 dicembre 2008, a una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione sulla base dell’articolo 185 del TUF. Tale pena è stata successivamente ridotta a tre anni, poi estinta per indulto. Detta sentenza è divenuta definitiva.
Ora il Sig. R., ha contestato la sanzione amministrativa, in quanto duplicazione della sanzione penale, in violazione del divieto di ne bis in idem
La Corte di Giustizia Europea, ha dichiarato che l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva.
Il principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’ambito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale.