TAR Lazio, sentenza n 2994 del 16 marzo 2018
In ordine alla contestata irragionevolezza della richiesta ostensiva, in quanto coinvolgente una pluralità quasi indeterminata di soggetti produttori o utilizzatori di prodotti lattiero caseari, effettuata con la prima istanza di accesso, è da rilevare che riguarderebbe 1.100 – 1.200 unità produttive nel trimestre.
Al riguardo è pure da rilevare che, in base alla giurisprudenza formatasi sulla ridetta questione della irragionevolezza della richiesta, come collegata alla quantità di dati per i quali è necessario consultare i controinteressati nell’accesso civico, è da porre in rilievo la legittimità del disposto diniego, atteso che viene anche proposta una valida alternativa; una recente pronuncia in particolare reca il principio: “È legittimo il diniego di accesso motivato in base alla necessità di impedire che all’Ente venga imposto un facere straordinario quale produrre – in formato analogico o digitale – una mole irragionevole di dati o documenti.” (cfr. TAR Lombardia, Milano Sez. III, 11-10-2017, n. 1951).