Gli incentivi per funzioni tecniche escludono gli amministrativi, e potrebbero includere la manutenzione straordinaria

CGARS, parere n. 121 del 13 marzo 2018

L’art. 113 del codice, rubricato non a caso “incentivi per funzioni tecniche”, prevede, al comma 2, che l’incentivo spetta, per l’appunto, per lo svolgimento di “funzioni tecniche”. Si deve perciò escludere che l’incentivo possa essere attribuito, con l’eccezione delle collaborazioni (v. infra), a dipendenti che svolgano compiti di tipo amministrativo e non tecnico. Occorre perciò modificare l’incipit del secondo periodo, futuro comma 2, dell’articolo in esame, come segue: “Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell’ambito delle seguenti attività”.
In relazione al comma 5, si osserva che il regolamento proposto esclude dall’incentivazione gli interventi di manutenzione ordinaria. Tuttavia, secondo una consistente giurisprudenza della Corte dei conti relativa anche alla disciplina dell’art. 113 del codice, sono esclusi dall’incentivazione anche gli interventi di manutenzione straordinaria (Corte conti, sez. contr. Veneto, 12 maggio 2017, n. 338; Corte conti, sez. contr. Marche, 27 aprile 2017, n. 52; Corte conti, sez. contr. Umbria, 26 aprile 2017, n. 51; Corte conti, sez. contr. Puglia, 24 gennaio 2017, n. 5).
Non si può, però, ritenere che il riferito orientamento sia consolidato, atteso che nel parere reso dall’ULL, versato in atti è richiamata anche giurisprudenza contabile di segno contrario.
Sono allora percorribili due alternative soluzioni regolamentari:
a) potrebbe difatti estendersi l’esclusione dall’incentivo anche alla manutenzione straordinaria, in ossequio alla giurisprudenza della Corte dei conti, sicché il primo periodo del comma 5 dovrebbe essere così riformulato: “Sono esclusi dalla corresponsione dell’incentivo i contratti di lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come definiti dalle lettere oo-quater) e oo-quinquies) dell’art. 3 del codice dei contratti pubblici”); oppure,
b) in attesa del consolidamento della giurisprudenza, potrebbe scegliersi di non disciplinare lo specifico profilo, rimettendolo all’applicazione pratica, con la consequenziale eliminazione del primo periodo del comma 5

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