Corte dei Conti sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 21/2018/PAR
L’art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016, oltre a prevedere la «dismissione» all’esito dell’adozione dei piani di razionalizzazione delle società che abbiano riportato un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti», prevede altresì l’alienazione della partecipazione nel caso di società che abbiano «un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti» nonché di quelle che nel triennio precedente, abbiano conseguito, un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.
E’ pertanto evidente che nell’ottica del legislatore, l’esercizio di attività in costante perdita e con fatturati e ad articolazioni organizzative minimali sia incompatibile con lo strumento societario pubblico, ispirato ad una logicità di economicità di gestione intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi (neppure se perdita derivi dall’imputazione a bilancio dell’ammortamento dell’avviamento, quinquennale fino al 2016, salvo la motivata imputazione per un periodo superiore correlato alla sua vita utile, giusto quanto disposto dall’art. 2426, punto 6 del codice civile, prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 139/2015), mancando qualunque deroga specifica nel Testo Unico, che, invece, disciplina dettagliatamente le deroghe ai divieti poste dalle sue disposizioni.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute dei residenti, cui è funzionale la presenza e l’operatività di una farmacia in loco, che non può essere compresso oltre il suo «nucleo irrinunciabile» volto a tutelare la stessa dignità umana (in questi termini Corte Cost. 15 luglio 1994, n. 304, Corte cost., 14 dicembre 2007, n. 430; Corte cost., 4 luglio 2008, n. 251; Corte cost., 25 febbraio 2011, n. 61; Corte cost., 21 luglio 2016, n. 203) con gli interessi finanziari dell’ente, alla cui tutela sono diretti i piani di razionalizzazione potrebbe essere perseguito attraverso una diretta forma di gestione societaria, con la partecipazione alla medesima dei farmacisti come previsto dall’art. 9 della legge 475/1968 ovvero con la cessione a terzi dell’attività.