Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 79 del 28 marzo 2018
La Procura regionale chiedeva la condanna del Dr. Federico Pizzarotti, in qualità di Sindaco, al risarcimento del danno cagionato al Comune di Parma, in relazione ad una nomina a Direttore Generale del Comune di un soggetto che era stato Presidente dell’Azienda Servizi alla Persona, controllata del medesimo Comune.
La Corte, assolvendo i convenuti, ha ricordato che la norma disciplina solo i rapporti tra enti privati e amministrazioni pubbliche, e non i rapporti tra enti pubblici.
Infatti l’art. 4 dispone che “1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.
A tale conclusione (che la norma disciplina solo i rapporti tra enti privati e amministrazioni pubbliche) si perviene sia sulla base dell’interpretazione letterale della norma, sia sulla base della sua interpretazione sistematica.
Dall’analisi del testo si evince che il periodo principale disciplina gli incarichi e le cariche svolte “in enti di diritto privato”, ai quali si riferiscono entrambi i periodi successivi coordinati dalla congiunzione disgiuntiva “o” … “o”.
A tale conclusione si perviene anche analizzando il significato dell’art. 4, comma 1, in esame attribuendo alle parole il significato loro proprio come definito dallo stesso D. Lgs.vo n. 39/2013: per inconferibilità si intende “la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che … abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, lett. g); per “enti di diritto privato regolati o finanziati” si intende “le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici” (art. 1, comma 2, lett. d).
Anche attribuendo alle parole dell’art. 4, comma 1, il significato normativo proprio indicato nell’artt. 1 del D. Lgs.vo n. 39/2013 l’inconferibilità è riferibile esclusivamente agli enti di diritto privato finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico conferente, e non agli enti pubblici, come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. l).