Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 127 del 30 marzo 2018
La linea difensiva sull’asserita legittimità dell’introduzione dei buoni pasto, si basa principalmente sulla considerazione che soltanto a partire dal 2012 le aziende speciali sono state assoggettate alle normative di contenimento della spesa pubblica applicabili alle Camere di Commercio
Quel che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui è causa è che il Direttore dell’Azienda non era legittimato all’erogazione dei buoni pasto. Si tratta di beneficio riguardante il trattamento retributivo dei dipendenti dell’Azienda speciale e come tale la sua introduzione poteva essere effettuata se sorretta da previsioni contrattuali nazionali, o in conformità a queste, da previsioni contrattuali di secondo livello.
Come già detto sopra, infatti, prima del 2012 la materia riguardante i buoni pasto non era nella disponibilità della contrattazione secondaria, e in ogni caso va sottolineato che l’introduzione di detti buoni nel 2001 e la loro conferma operata nel 2007, sono avvenute al di fuori della dinamica contrattuale e sono state effettuate sulla base di semplici provvedimenti adottati individualmente dal direttore
Quanto all’art. 2077 c.c., “efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale”, si osserva che, in disparte ogni considerazione sulla sua applicabilità ad organismi strumentali di enti pubblici, quale l’Azienda E.P.S., nella specie la norma non potrebbe comunque essere utilmente richiamata posto che neanche i contratti individuali avevano previsto l’erogazione dei buoni pasto.
In siffatto contesto, l’erogazione dei buoni pasto effettuata dall’Azienda speciale della Camera di Commercio, ossia da un organismo strumentale dell’ente pubblico, non giustificata da norme di legge o da accordi sindacali si pone anche in contrasto con l’art. 1 legge n. 241/1990, che dopo aver stabilito al primo comma che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, al comma 1 ter statuisce che “I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge”.(cfr. in fattispecie analoga, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, sent. n. 60/2014 e Sez. Seconda Giurisdiz. Centrale, sent. n. 55/2018).