Corte di Cassazione, sentenza n. 8141 del 3 aprile 2018
La selezione indetta dall’ente per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile Team di Sviluppo Professionale, alla quale il dipendente aveva partecipato, prevedeva, dopo la frequenza di un corso di sei mesi, un periodo di tirocinio in affiancamento di ulteriori 24 mesi, all’esito del quale, in caso di valutazione positiva, sarebbe stato attribuito il profilo economico superiore.
In realtà, a causa della carenza dell’organico, l’appellato aveva in autonomia svolto tutte le mansioni del Responsabile di Team, descritte dalla circolare n. 143/2002 con la quale l’Istituto aveva adattato all’organizzazione della funzione Formazione la declaratoria delle aree prevista dalla contrattazione collettiva. Correttamente, pertanto, il Tribunale, valorizzando anche la mancata contestazione delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo, aveva ritenuto fondata la domanda volta ad ottenere le differenze retributive maturate nel periodo sopra indicato.
Occorre innanzitutto rilevare che la stessa natura della posizione organizzativa, connessa allo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, induce a disattendere la tesi dell’Istituto, il quale insiste nel sostenere che, essendo il formale conferimento dell’incarico condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità, quest’ultima, in caso di assegnazione in via di mero fatto a mansioni superiori, non potrebbe essere apprezzata ai fini della quantificazione del differenziale di cui all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
La prospettazione difensiva è già stata disattesa, in fattispecie non dissimili da quella oggetto di causa, da questa Corte ( Cass. 30.6.2016 n. 13453 e 8373/2018, nonché, in relazione al comparto degli enti di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, da Cass.25.10.2016 n. 21524 e Cass. 4.11.2016 n. 22470) che, richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 25837 dell’11.12.2007 e n. 3814 del 16.2.2011, ha evidenziato che, ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.