Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n. 3
Il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale – in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica amministrazione – e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la Pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall’art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (1).
L’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall’interdittiva antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprende anche l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all’attività di impresa, riconosciutigli da una sentenza passata in giudicato (2).
Ha chiarito l’Adunanza plenaria che in relazione al riconosciuto carattere “parziale” dell’incapacità, l’art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ne circoscrive il “perimetro”, definendo le tipologie di rapporti giuridici in ordine ai quali il soggetto, colpito della misura, non può acquistare o perde la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e, dunque, l’esercizio delle facoltà e dei poteri ad esse connessi.
Tutto ciò chiarito, l’Adunanza plenaria ha ritenuto che il cit. art. 67 debba essere inteso nel senso di precludere all’imprenditore (persona fisica o giuridica) la titolarità della posizione soggettiva che lo renderebbe idoneo a ricevere somme dovutegli dalla Pubblica amministrazione a titolo risarcitorio in relazione (come nel caso di specie) ad una vicenda sorta dall’affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto