Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 12646 dep 19 marzo 2018
In tale ipotesi, gli elementi di prova in ordine allo stato d’ebbrezza del conducente ricoverato vengono acquisiti su richiesta della polizia giudiziaria attraverso la documentazione medica relativa agli accertamenti condotti in ossequio agli ordinari protocolli sanitari, di tal che in questo caso resta irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, l’eventuale mancanza del consenso dell’interessato (Sez. 4, Sentenza n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Bazzotti, Rv. 254933); tuttavia va ricordato che la Corte di legittimità, nell’affermare il principio appena richiamato, ha chiarito che il prelievo non sarebbe comunque effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario. Diverso é il caso del prelievo ematico compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al fine di accertare il tasso alcolemico ma al di fuori della sussistenza di esigenze di carattere medico – terapeutico: in relazione a questa ipotesi, la Corte regolatrice ha affermato che il prelievo necessita del preventivo consenso dell’interessato, tempestivamente informato sulle finalità del prelievo (con conseguente inutilizzabilità dei risultati del prelievo medesimo in mancanza di detto consenso: vds. la recentissima Sez. 4, Sentenza n. 21885 del 06/04/2017, Danelli, Rv. 270004).