Consiglio di Stato, sentenza n. 2190 del 11 aprile 2018
Ai sensi dell’art. 13 ter, comma 5, delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo il limite dimensionale di sinteticità – stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre 2017 – entro cui va contenuto l’atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare (1).
I limiti dimensionali sono stati fissati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167 (Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre 2017.