L’indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti, sottesi all’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, rendono, dunque, il diritto al compenso dell’organo amministrativo di società partecipate geneticamente limitato e fanno della disposizione sopra menzionata precetto inderogabile pur nelle evenienze e nelle singolarità della fattispecie concreta.
Né si pone, nel caso di specie, un problema di bilanciamento tra principi o interessi costituzionali che possano giustificare un indebolimento della cogenza della norma.
La disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore di società, in assenza di un appiglio costituzionale che lo vincoli ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, a fronte dell’indisponibilità dei vincoli di finanza pubblica conducono, dunque, a dover indefettibilmente sostenere la già predicata tassatività della norma di cui all’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 anche in caso di aumentata complessità della gestione sociale, evenienza che si verifica, peraltro, soltanto in caso di modifica dell’oggetto sociale statutariamente intervenuta successivamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore designato e che non può trovare equivalenti nello svolgimento di attività già originariamente previste in Statuto ma precedentemente di fatto non esercitate