Corte di Cassazione, sentenza n. 9318 del 16 aprile 2018
Premesso che non è in contestazione l’applicabilità del termine decennale di prescrizione, conforme, del resto, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v. tra 6.5.2013 n. 10414) si osserva che questa Corte, al fine della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, ha distinto tra illecito istantaneo con effetti permanenti – caratterizzato da un punto di vista naturalistico da un’azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo – e illecito permanente nel quale la condotta contra ius si protrae, così protraendo la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce (Cass. Sezioni Unite 14/11/2011 n. 23763). In questa prospettiva è stato chiarito che nel primo caso, in base all’art. 2935 cod. civ., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, (purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento), mentre nel secondo caso, nella ricorrenza degli stessi presupposti (conoscenza e difetto di impedimenti), la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 23763/2011 cit.; Cass. 30/03/2011 n. 7272; Cass. 07/11/2005 n. 21500; Cass. 21/02/2004 n. 3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515; Cass. 13/02/1998 n. 1520).