Unita’ di Informazione Finanziaria per l’italia, decreto del 23 aprile 2018
E’ stato pubblicato il decreto dell’UIF presso la Banca d’Italia, che dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, ed effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.
Tali indicatori di anomalia sono previsti nell’allegato al decreto, e sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette. L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva.
Le comunicazioni sono effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia,
Le pubbliche Amministrazioni devono individuare, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF
Per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione, salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro