Per il reato di inadempimento nelle pubbliche forniture, è necessaria la conseguente interruzione del pubblico servizio, ma non serve il collaudo

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 19112 dep. 3 maggio 2018

Secondo il chiaro enunciato dell’art. 355 cod. pen., ai fini dell’incriminazione è richiesto che dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura concluso con lo Stato, con altro ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità sia derivata la mancanza, totale o parziale, di “cose o opere che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio”. Il reato è dunque integrato da una qualunque inosservanza alle obbligazioni contrattuali che si traduca nella mancata fornitura, anche solo parziale, di quanto necessario per il funzionamento e per l’espletamento dell’attività di rilievo pubblicistico del committente pubblico. Situazione che, nella specie, i giudici di merito hanno stimato comprovata, a cagione dei ritardi nella consegna dell’opera (che rendeva inagibile il quarto piano dell’ospedale per diversi mesi) e nell’esecuzione delle opere con numerosi vizi e difetti, oggetto di diverse contestazioni scritte da parte dell’istituto ospedaliero alle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori. 2.4. In un sistema processuale penale, quale il nostro, nel quale non sono contemplate prove legali ed in assenza nella disciplina positiva della prescrizione di un formale accertamento con collaudo dell’inadempimento rilevante ai fini dell’art. 355 cod. pen., non v’è materia per ritenere che il giudice penale sia obbligatoriamente vincolato a ritenere integrato detto reato a condizione che l’inosservanza alle obbligazioni di un contratto di fornitura verso l’ente pubblico sia stato accertato mediante un collaudo (negativo).

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