La condotta persecutoria del dirigente è foriera di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 377 del 27 aprile 2018

Alcuni sindacalisti erano vittima di condotta persecutoria antisindacale posta in essere dal dirigente, poi repressa con provvedimenti del Giudice del Lavoro che avrebbe posto le relative spese legali a carico del Comune.
La Procura, pertanto, ha citato, a titolo di danno indiretto, il convenuto per sentirlo condannare al pagamento della somma addebitata al Comune nel giudizio finalizzato alla repressione della condotta antisindacale
Il Collegio si è espresso affermando che la vicenda palesa innegabilmente l’esistenza di una condotta comunque tenuta dal dirigente nei confronti degli altri dipendenti,  tutta finalizzata alla indiretta limitazione della attività dell’organizzazione sindacale danneggiata, attraverso il porre in essere disposizioni di servizio aventi come destinatari unicamente i membri dell’organizzazione medesima che, con una sincronia temporale che non può non insospettire, si sono trovati tutti colpiti da decisioni organizzative a loro sfavorevoli.
L’aver posto in essere atti d’ufficio per finalità diverse dall’efficiente funzionamento del medesimo ma volti a pregiudicare unicamente l’organizzazione sindacale che i destinatari degli atti rappresentavano, rivela indubbiamente la condotta gravemente colposa tenuta dal dirigente medesimo, e, quindi, la domanda della Procura contabile è meritevole di accoglimento.

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