Corte di Cassazione, sentenza n. 7097 del 22 marzo 2018
Una lavoratrice, dipendente di un Comune, aveva subito, nel corso del rapporto di lavoro, da parte di colleghi e superiori, comportamenti riconosciuti come mobbing, ed aveva inoltre subito molestia sessuale da parte di un altro dipendente. In particolare, relativamente a questo episodio, la lavoratrice si doleva davanti agli organi giudiziari della condotta dell’Amministrazione che non si era attivata disciplinarmente nei confronti del dipendente e conseguentemente il Comune veniva condannato per violazione dell’art. 2087 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla lavoratrice. Successivamente la Corte d’Appello condannava il dipendente molestatore a rifondere al Comune parte della somma attribuita alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno subito. Contro tale decisione ricorre il dipendente. Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso affermano il seguente principio di diritto: Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, che devono conformare non solo lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro”.