Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza n. 149 del 2 maggio 2018
Viene contestato il difetto di giurisdizione di questa Corte, poiché i fatti per i quali si procede sono anteriori al 28 novembre 2012, entrata in vigore della legge n. 190/2012, che ha introdotto il principio per cui “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”. Inoltre, la difesa cita la Cassazione a SS.UU. (ordinanza n. 19076/2016, analoga alla più recente n. 1415/2018), secondo la quale la giurisdizione, in casi come quello in esame, appartiene al giudice ordinario.
Va osservato che la giurisprudenza della Corte dei Conti è, in misura assolutamente prevalente, a favore della affermazione della propria giurisdizione nella materia de qua (cfr.: Sezione I d’appello, n. 332/2017 e n. 97/2018; Sezione III d’appello, n. 64/2017; Sezione II d’appello, n. 645/2017; Sezione d’appello Sicilia, n. 161/2017; nonché numerose pronunce in primo grado: ex multis, Sezione Alto Adige, n. 6/2017).
Si sottolinea, in tali sentenze, che la Cassazione, nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario, fa riferimento a fattispecie in cui è stata l’Amministrazione di appartenenza a citare in giudizio il dipendente davanti al G.O. per il mancato riversamento dei compensi indebitamente percepiti, oppure è stato il dipendente, al quale erano state effettuate trattenute stipendiali, a rivolgersi al G.O. per tutelare l’integrità del compenso percepito.
Nel diverso caso di cui all’odierno giudizio (in cui è la Procura della Corte dei Conti ad agire), non può essere declinata una giurisdizione espressamente attribuita dalla legge.
Sebbene si rinvengano anche isolate pronunce in senso contrario (cfr. Sezione Sardegna, n. 19/2017), questa Sezione ritiene di condividere l’orientamento prevalente, affermando pertanto la sussistenza della propria giurisdizione, e respingendo la relativa eccezione.