Corte di Cassazione, ordinanza n. 8693 del 9 aprile 2018
In materia di mansioni superiori, il richiamo alle previsioni della pianta organica è privo di decisività in quanto l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, che fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico, è ravvisabile solo qualora « il lavoratore assolva all’onere di allegazione e prova circa la pienezza delle mansioni assegnate, sotto iI profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché in ordine alle responsabilità attribuite… » ( Cass. 23.9.2016 n. 18712).
La Corte territoriale ha accertato che il ricorrente «non aveva competenze di amministrazione dell’ufficio, non vigilava sul personale, non provvedeva a valutazioni di carriera o al riconoscimento di incentivi, quindi non svolgeva le altre attività caratterizzanti del ruolo del dirigente» e tanto basta, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, per escludere la fondatezza del ricorso;