Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 18077 dep. 23 aprile 2018
E’ stato ritenuto che non sussiste il delitto di abuso di ufficio quando la condotta del pubblico ufficiale sia stata posta in essere al di fuori dello svolgimento delle funzioni o del servizio, anche se in contrasto di interessi con l’attività di istituto (Sez. 6, n. 1269 del 05/12/2012, Marrone e altri, Rv. 254228) Infine, ancorché nella presente vicenda si tratti di una autonoma e concorrente condotta criminosa, è stato affermato – in linea con quanto appena detto – che non è configurabile nella mera “raccomandazione” o nella “segnalazione” una forma di concorso morale nel reato di abuso di ufficio, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la “raccomandazione”, come fatto a sè stante, non ha un’efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento (Sez. 6, n. 35661 del 13/04/2005, Berardini ed altri, Rv. 232073). Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la correlazione dell’atto incriminato con le funzioni ricoperte dal ricorrente non solo non è stata • in alcun modo giustificata, ma risulta vieppiù insussistente non potendo essa essere riconosciuta solo per la provenienza soggettiva dell’atto. Cosicché non può essere riconosciuta natura abusiva – perché non espressione dell’esercizio del potere – alla nota del X che alcuna disposizione ha impartito al suo destinatario, in quanto – nel trasmettere la nota commissariale di riduzione dello stipendio che lo riguardava – si è limitato a prospettare la ricorrenza di una condizione a suo favore senza con ciò esprimere una attività di ufficio, né – tantomeno – determinare alcun vincolo in capo al destinatario in ordine all’esercizio dei poteri a questi spettantigli.