ANAC, delibera n. 384 del 17 aprile 2018
Si ribadisce l’eccezionalità del ricorso alla proroga, il cui utilizzo sottrae infatti, al confronto concorrenziale tutta quella parte di contratto che viene proseguita attraverso il mero slittamento in avanti del termine di scadenza del rapporto obbligatorio convenuto. Conformemente a parte della giurisprudenza, l’Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151).
Sempre questa Autorità afferma chiaramente con riferimento all’istituto della proroga che : “Fermo restando che ogni decisione di merito compete all’amministrazione istante, ove quest’ultima optasse per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell’adozione della proroga ed avviare l’esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e do cumentata istruttoria in tal senso” (parere Anac AG n° 33/13).
Ne consegue che come chiaramente affermato: la proroga è un rimedio eccezionale utilizzabile per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, che nel caso in questione non sono rinvenibili, avendo avuto l’Amministrazione il tempo (il contratto originale aveva una durata di 7 anni) per effettuare nuova procedura di gara. Invece risulta avviato un percorso finalizzato all’approvazione di una rinegoziazione del contratto di global service in corso formalizzato in una proposta di deliberazione (n° 199 del 07.06.2017, poi comunque non adottata) a firma del dirigente del settore 5 Area Edilizia e Viabilità, con il parere contrario dall’Avvocatura Comunale (parere risulta reso in data 20.10.2016); la proroga presuppone l’avvio di una nuova procedura di gara, in quanto la caratteristica fondamentale della proroga tecnica è che la stessa è finalizzata al reperimento di un nuovo contraente, ma per esigenze non dipendenti dalla responsabilità della stazione appaltante”, responsabilità, che per quanto detto, è ascrivibile invece all’amministrazione provinciale.
In relazione al termine indicato dall’art. 23 della l. 62/2005 (che limita a sei mesi la durata della proroga), erra la stazione appaltante nel considerare la norma superata perché riferita ad un determinato momento storico, in quanto il riferimento legislativo è esistente e non ha cessato di produrre i propri effetti. Infatti, l’importanza giuridica di tale norma è notevole, perché costituisce il risultato di una procedura di infrazione avviat a dalla Commissione europea nei co nfronti del nostro Paese per violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CE ad opera della normativa nazionale. Ne consegue che detto intervento normativo oltre ad avere la finalità di escludere ed impedire, in via generale e incondizionata, la rinnovazione dei contratti di appalto scaduti, è volto anche ad impedire che altre disposizioni dell’ordinamento, possano essere interpretate come deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, come nel caso dell’istituto della proroga.