Consiglio di Stato, sentenza n. 2793 del 9 maggio 2018
Le misure in parola, rispondono alla finalità di evitare che le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai soggetti cessati dalla carica meglio indicati nella norma [art. 38, comma 1 lett. c)] si riflettano sulla possibilità dell’operatore economico di restare sul mercato, mitigando il rigore derivante dall’automatica trasposizione degli effetti della condotta illecita dall’autore del fatto all’operatore economico stesso.
La causa di esclusione di cui alla lett. f) (grave illecito professionale) del ricordato art. 38, diversamente da quella di cui alla lett. c) (condanne penali), prende, invece, direttamente in considerazione la comportamento (inadempiente) dell’operatore economico in quanto tale, per cui non si pone l’esigenza di cui sopra.
E del resto, la causa espulsiva in questione non opera automaticamente, ma implica una valutazione della stazione appaltante in ordine all’incidenza del comportamento tenuto dal concorrente nell’esecuzione di pregresse prestazioni contrattuali, sulla sua affidabilità professionale.
Nessun argomento contrario alle esposte considerazioni può, infine, trarsi dall’art. 57, comma 6, della direttiva 26/2/2014, n. 2014/24/UE, che secondo l’appellante, pur non essendo direttamente applicabile alla fattispecie, avrebbe dovuto costituire parametro di riferimento ai fini di orientare l’attività interpretativa dell’art. 38, comma 1, lett. f).