Se un agente contabile ruba i soldi, la colpa è anche dell’Amministrazione che non chiede il rendiconto

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 65 del 8 maggio 2018

Un Responsabile dei Servizi Demografici di un Comune, si era appropriato delle somme di denaro riscosse a titolo di diritti di segreteria ed imposte di bollo a fronte dei certificati e delle carte d’identità rilasciate ai richiedenti che avrebbero dovuto essere versate trimestralmente nelle casse comunali, per un ammontare complessivo di euro 16.327,00
La Corte dei Conti, accogliendo l’eccezione di parte, ha osservato che ai fini dell’individuazione del giorno da cui comincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale è rilevante non solo il comportamento omissivo tenuto dal convenuto rispetto al suo obbligo di versare le somme riscosse entro il termine  previsto dalla legge (31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riscossione), ma anche il comportamento omissivo da parte dell’Amministrazione danneggiata che non ha provveduto ad esigere il relativo credito entro il termine di prescrizione decorrente dalle date di cui sopra.
In altri termini, a partire dal primo aprile di ciascun anno successivo a quello di riscossione, è sorto in capo all’Amministrazione danneggiata l’obbligo di richiedere al convenuto il versamento delle somme riscosse nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare attraverso lo strumento della resa del conto giudiziale a cui era tenuto il convenuto nella sua qualità di agente contabile della riscossione.
Pertanto, a partire dal primo aprile di ciascun anno successivo a quello di riscossione, è cessata la rilevanza del silenzio informativo tenuto dal convenuto, perché è sorto il dovere dell’Amministrazione danneggiata di esigere il suo credito nei confronti dell’agente contabile, che esclude in radice la possibilità di configurare un ipotesi di occultamento doloso del danno, perché l’Amministrazione danneggiata era consapevole, per dovere d’ufficio, della esistenza del debito del suo agente contabile e del fatto che era scaduto il termine entro il quale il convenuto era tenuto al versamento delle somme riscosse.

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