Bocciato dalla Corte Costituzionale il blocco dell’avanzo di amministrazione

Corte Costituzionale, sentenza. n. 101/2018 – Il comunicato stampa 17 maggio 2018

È incostituzionale il blocco dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV) degli enti territoriali a partire dal 2020. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 101/2018 (relatore Aldo Carosi), che contiene tre dichiarazioni di illegittimità costituzionale di altrettante disposizioni della legge di bilancio del 2017, la prima delle quali ha effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali. Le altre due riguardano, rispettivamente, la spettanza allo Stato dei proventi delle sanzioni a carico degli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia nonché il mancato conguaglio IMU in favore del Friuli Venezia Giulia.
Con la sentenza viene dichiarato incostituzionale l’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 “nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibri o del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”. La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza”.
La Consulta aveva già dato un’interpretazione adeguatrice delle precedenti disposizioni della legge rinforzata in tema di avanzo di amministrazione e di FPV, interpretazione che comportava un regime di disponibilità di queste risorse economiche per gli enti territoriali titolari. La norma sopravvenuta è entrata esplicitamente in contrasto con tale interpretazione, andando in tal modo a confliggere con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.
La sentenza precisa che tale incostituzionalità non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché i cespiti inerenti al FPV e all’avanzo di amministrazione, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate. Al contrario, la preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la “sostanza costituzionale” del cosiddetto pareggio, configurandolo come “attivo strutturale inertizzato”, cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione.
Infine, la Corte ha formulato un monito sulla qualità della legislazione finanziaria in materia: “Nell’ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investi menti – si legge nella sentenza – , il principio della copertura consiste nell’assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l’intero arco di realizzazione degli interventi. La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l’autonomia dell’ente territoriale che vi è sottoposto”. Rimane comunque necessaria una vigilanza sul corretto accertamento degli avanzi e della destinazione del fondo pluriennale vincolato. In particolare, tali risorse non possono essere confuse con le disponibilità di cassa momentanee. “I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative – tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di dissimulare la reale situazione economico – finanziaria dell’ente”. La Corte ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo nei soli confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli – Venezia Giulia il comma 475, lettere a) e b), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui prevede che gli enti locali di tali autonomie territoriali “sono tenuti a versare l’importo della sanzione per il mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio alle casse dello Stato anziché a quelle delle Provincie autonome di appartenenza”. Infine, è stato dichiarato illegittimo, per violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 188 del 2016, l’articolo 1, comma 519, della medesima legge di bilancio. Il giudicato violato stabiliva che al Friuli – Venezia Giulia spettasse il conguaglio del gettito IMU risultante dal confronto tra gli accertamenti effettivi del triennio 2012 – 2015 e le somme accantonate preventivamente dallo Stato per tale periodo

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